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Calciatori: L'elenco completo degli svincolati

12 luglio 2008
A cura di: Redazione

La FIGC Puglia ha comunicato oggi, sul proprio sito ufficiale, l'elenco dei calciatori svincolati per la stagione calcistica 2008/2009.
Di seguito potete scaricare (Salva) o consultare (Apri) l'elenco in questione cliccando sui link sottostanti. Il primo elenco (Art. 108) riguarda i calciatori che hanno deciso di svincolarsi di comune accordo con la società di appartenenza, il secondo elenco (Art.109), invece, è relativo ai calciatori svincolati per inattività (più in basso potete leggere il testo integrale dei due articoli).

ARTICOLO 108 N.O.I.F.
La norma è stata reintrodotta da questa stagione dopo un periodo di accantonamento.
In sostanza alla firma della lista di trasferimento, o anche successivamente, il calciatore può chiedere alla società che a fine stagione venga inserito in liste di svincolo. Per fare ciò deve sottoscrivere una richiesta, controfirmata dalla società, la quale deve venir depositata presso il Comitato competente, a cura della società, entro 20 giorni dalla sottoscrizione, pena la nullità dell’atto. In questo caso il calciatore verrà messo in lista di svincolo d’autorità da parte della FIGC nel periodo previsto (luglio).
Questo è un accorgimento valido per i calciatori che dispongono del cosiddetto “cartellino proprio” per tutelare il proprio diritto di tesserarsi con qualsiasi società ad ogni anno, senza dipendere direttamente dalla società che intrattiene il vincolo per la stagione in corso.

ARTICOLO 109 N.O.I.F.
Se un calciatore vuole essere svincolato al termine della stagione in corso, deve inviare domanda scritta con raccomandata AR alla società di appartenenza, inviando copia sempre con raccomandata AR, al Comitato Regionale competente ed allegando la ricevuta postale alla domanda inviata alla società. Il tutto deve pervenire entro il 15 giugno dell’anno in corso. Ma per poter essere svincolato il calciatore deve essere a disposizione della società entro il 30 novembre e non deve aver preso parte, per motivi ad esso non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione in corso, a meno che l’impedimento non sia stato dovuto dal servizio militare o servizio obbligatorio equiparato (ad es. obiettori, ecc. ) oppure che il calciatore non abbia presentato il certificato obbligatorio di visita medica e sia stato invitato dalla società a presentarlo per almeno due volte.
Ma la società per evitare lo svincolo ha le sue possibilità. Innanzitutto deve essere in possesso della prescritta visita medica di idoneità del calciatore e per ottenerla deve richiedergliela per almeno due volte, sempre entro la stagione in corso. Nel caso il calciatore non la presentasse, la società deve contestare l’inadempienza mediante raccomandata da spedire entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione del certificato. Il calciatore le potrà respingere motivandole, con raccomandata entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni. La mancata opposizione del calciatore preclude la possibilità di ottenere lo svincolo a fine stagione.
Inoltre la società, sempre per mantenere vincolato il calciatore, e sempre nel termine della stagione in corso, deve inviare al domicilio del proprio calciatore almeno quattro lettere raccomandate di convocazione alle gare. Se il calciatore non si presentasse alle convocazioni, la società deve inviare contestazione, con raccomandata spedita entro otto giorni dalla data della convocazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore non le abbia motivatamente respinte, sempre con raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione della contestazione.
Nel caso in cui la società presenti opposizione alla richiesta di svincolo del calciatore nei modi sopra descritti, deve farlo inviandola con raccomandata AR, preannunciata da telegramma al Comitato regionale della FIGC competente, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, nonché inviare copia al calciatore.
Se invece la società non presentasse opposizione, il Comitato regionale provvederà allo svincolo d’autorità all’apertura delle liste di svincolo (normalmente 1-15 luglio).
Si precisa che le comunicazioni scritte fra gli interessati e FIGC possono essere inoltrate anche tramite fax, posta elettronica purché sia certo e provata la ricezione completa alla controparte (Art. 34, comma 7, CGS).
Il calciatore "giovane", vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall'inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere l'annullamento del tesseramento. Per far ciò il calciatore deve inviare lettera raccomandata firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale al Comitato regionale del Settore Giovanile e Scolastico e/o al Comitato Provinciale (inviando copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza).
La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al Comitato. La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore.
Lo svincolo per inattività può essere richiesto d'accordo con la Società, prima dell'inizio dell'attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata al Comitato Provinciale competente, corredata dall'assenso della Società di appartenenza e dall'originale del cartellino attestante il tesseramento.

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